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Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020: proroga del Codice della crisi

Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020: proroga del Codice della crisi

Marzo 3, 2020 News 0

Il Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 proroga al
15 febbraio 2021 il Codice della Crisi di Impresa

E’ ufficiale la proroga delle misure di allerta per il Coronavirus – virus Covid-19. La nuova procedura di allerta entrerà in vigore per il 15 febbraio 2021. Nel decreto legge n. 9 del 02 marzo 2020 sull’emergenza epidemiologica sono state prese delle direttive valide per tutte le imprese presenti sul territorio nazionale e di qualunque dimensione. Il secondo comma dell’art. 389 del Ccii afferma che «le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, relative all’obbligo di segnalazione, si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2021»

Gli organismi di composizione della crisi di impresa (Ocri) che dovranno essere istituiti entro il 15 agosto prossimo presso ogni Camera di Commercio lavoreranno sulle segnalazioni a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Tale obbligo di proroga delle segnalazioni è valido per le denunce cui saranno obbligati tanto i sindaci e revisori (segnalazioni interne) in caso di imprese che presentano situazioni di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario o di rischio di continuità aziendale, dettate dalla presenza di indicatori e indici (art. 13 Ccii) non coerenti e corretti; quanto per le denunce esterne (art. 15) ossia le segnalazioni obbligatorie che creditori pubblici, quali agenzia delle entrate, Inps e agente della riscossione, dovranno eseguire per le imprese che abbiano superato determinate soglie di debiti scaduti per Iva, contributi e imposte iscritte a ruolo, secondo i limiti fissati proprio dall’art. 15 Ccii.

Lo slittamento riguarderà le imprese che non hanno, negli ultimi due esercizi, superato nessuno dei seguenti limiti:

  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
  • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro

Il decreto, inoltre, prevede la sospensione dei termini sino al 31 marzo prossimo per le procedure esecutive e le procedure concorsuali che interessano i soggetti residenti o operanti nei comuni della zona rossa.

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