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Procedura di allerta: chi sono i soggetti coinvolti

Procedura di allerta: chi sono i soggetti coinvolti

Giugno 3, 2019 News 0
Formazione

Procedura di allerta: soggetti coinvolti

Nella procedura di allerta sono coinvolti diverse soggettività pubbliche che dovranno attivarsi in diversi momenti, per controlli e segnalazioni interne all’impresa e, in secondo luogo, per obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici come Agenzia delle Entrate e Inps.

  • l’Agenzia delle Entrate è obbligata a segnalare quelle fattispecie in cui il debito IVA è di almeno il 30% del volume di affari del periodo
  • l’Inps è obbligato alla segnalazione quando il debitore risulta in ritardo, di oltre sei mesi, nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nel corso dell’anno precedente, nonché superiore alla soglia di 50.000 euro.
  • Crediti in riscossione: l’agente incaricato alla riscossione si attiva, quando la somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati ovvero definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, oltrepassi, per le imprese individuali, il limite legale di 500.000 euro e, per le imprese collettive, quello di 1.000.000 di euro.

Per quanto riguarda la struttura di controllo e la segnalazione interna, si impone all’imprenditore, costituito in forma societaria ovvero collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, pure in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Inoltre, dovrà adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il nuovo codice conferisce ai sindaci il compito di informare senza indugio l’Ocri, fornendo allo stesso ogni elemento informativo utile, ed anche derogando agli ordinari doveri di segretezza.

All’obbligo posto a carico degli amministratori della società si affianca l’obbligo dei sindaci, la cui nomina è stata allargata, dal codice, ad ogni società che oltrepassi il limite di 2 milioni di euro di ricavi o di attivo, o di dieci lavoratori dipendenti, come pure al revisore contabile, chiamato a verificare costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato al rilevamento tempestivo della crisi e che sussista l’equilibrio economico finanziario.

Si evidenzia che nell’articolo 13 vengono precisate le situazioni di crisi che impongono ai sindaci l’obbligo di segnalazione, come previsione di non sostenibilità dei debiti con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare, o d’incapacità di assicurare la continuità aziendale nei successivi sei mesi, rilevando in ogni caso come indice di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi già manifestatisi.